STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto delle norme dettate del Codice Civile negli artt. 14-42, nel particolare all’ art. 36, l’Associazione denominata:

<<Associazione Espositori Mercatino dell’Antiquariato di Campo San Maurizio-Venezia >> con sede legale nel Comune di San Donà di Piave e possibilità dei suoi organi di riunirsi anche in luoghi diversi.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale.

Il trasferimento della sede legale comporta l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Scopi)

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e può svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Sono compiti dell’Associazione:

– promuovere ed incrementare le attività concernenti l’antiquariato, in tutti suoi aspetti;
– favorire l’incontro tra gli operatori del settore ed i cittadini mediante l’organizzazione di manifestazioni,

incontri con la stampa e fiere nell’ambito del Comune di Venezia rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

  • offre opportunità di aggregazione e di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
  • organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri;
  • affiancamento ad Enti, Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
  • Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento

    degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

  • La durata dell’Associazione è illimitata

    ART. 3 – (Soci)

  • Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che esercitano attività nel settore dell’antiquariato o che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  • Sono soci ordinari i sottoscrittori della quota associativa che, condividendo le attività dell’Associazione

    ( Statuto), operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.

  • Sono soci sostenitori i sottoscrittori della quota associativa che, pur condividendo le finalità

    dell’Associazione ( Statuto) NON operano per il loro raggiungimento.

  • Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione a socio al Consiglio

    Direttivo o alla persona da esso incaricata dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni

    degli organi sociali.

L’organo competente a deliberare l’accoglimento della domanda di essere associati è ilConsiglio Direttivo che decide insindacabilmente in conformità degli interessi dell’Associazione, motivandone il diniego.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale, il cui ammontare e il termine entro cui dovrà essere effettuato verranno stabiliti annualmente dall’assemblea in base alle necessità dell’associazione stessa.

  • Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
  • I soci sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote.
  • L’ammissione a socio è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta, almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso, al Consiglio Direttivo.

    ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  • I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se in regola con il pagamento del contributo sociale e se non sottoposti a sospensione disciplinare.
  • Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  • I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

    ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  • Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso al Consiglio Direttivo.
  • Nei confronti dell’associato colpevole di infrazione al presente statuto, ai regolamenti interni e alla disciplina sociale o quando, in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Associazione, il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:
  • ammonimento scritto;
  • sospensione per un periodo non superiore a sei mesi;
  • l’esclusione.
  • Della decisione sul provvedimento di esclusione può essere investita l’assemblea ordinaria mediante richiesta che deve essere fatta dall’interessato in forma scritta al Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione del provvedimento. Conseguentemente il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea entro due mesi. La stessa giudica con la maggioranza assoluta e con l’astensione sia dell’interessato che dei consiglieri del direttivo.
  • I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci
  • Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

    ART. 6 – (Perdita della qualifica di socio)

  • La qualifica di socio si perde per:
  • Decesso del socio;
  • Decadenza, su decisione dell’assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo per mancato pagamento

    della quota sociale, trascorsi sei mesi dal termine;

  • Dimissioni di cui al 1° comma dell’art 5.
  • Espulsione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 5.
  • Tacita volontà di recedere per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo dell’anno di

scadenza;

• Esclusione: per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
I soci esclusi di cui alla lettera f) del presente articolo possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci

  • Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci;
  • Il Presidente;
  • Il Vicepresidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere
  • Consiglio Direttivo;

ART. 7 – (Organi sociali)

  • Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
  • Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo all’interno dello stesso e sostituisce il

    Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

  • Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

    coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il

    funzionamento dell’amministrazione

  • Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari e al di fuori del Consiglio

    stesso. Può avvalersi, sentito il Presidente, della collaborazione di un socio ordinario. Dura in

    Carica quattro anni e cura gli interessi economici dell’Associazione.
    Raccoglie le eventuali quote di iscrizione fissate dall’Assemblea. Stende un ordinato bilancio. Fornisce un resoconto annuale di cassa. Prepara, su richiesta, estratti periodici al Presidente, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci ordinari.
    Mantiene in ordine e cura, unitamente al Segretario gli inventari di tutti i beni dell’Associazione.

    ART. 8 – (Assemblea)

  • L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  • E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso

    scritto o mail con conferma di ricevuta da inviare, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e

    contenente l’ordine del giorno dei lavori.

  • L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo

    ritiene necessario.

  • L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello

    statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

    ART. 9 – (Compiti dell’Assemblea)

  • L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio

Direttivo.

 

ART. 10 – (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

E’ possibile tenere l’assemblea esclusivamente in modalità telematica purchè sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del voto.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
All’assemblea straordinaria compete in modo esclusivo la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti nonché l’estinzione anticipata dell’Associazione.

ART. 11 – (Verbalizzazione)

1. L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa;
2. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo tre ad un massimo di undici membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti che, nel proprio ambito, nomina, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto o mail con conferma di ricevuta da inviare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Qualora un consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi, decadrà dalla carica.

E’ possibile tenere l’assemblea esclusivamente in modalità telematica purchè sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente o da un altro consigliere. Le convocazioni sono fatte dal presidente e devono essere spedite almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata e/o pec.

 

  • Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente

    Art. 13 – (Presidente)

  • Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno. in ogni caso compare di fronte a terzi ed in giudizio. Egli dura in carica per un periodo quadriennale ed è rieleggibile. Viene nominato dall’assemblea dei soci ordinari convocata a tale scopo. Presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie con facoltà di promuovere azioni ed istanze in ogni grado e sede e di nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.
  • il Presidente é eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
  • il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del

    Consiglio Direttivo oppure altri soci;

  • In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi

    dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Se gli atti non sono ratificati ne

risponde personalmente.

 

ART. 14 – (esercizio sociale)

  • L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo forma il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

     

    ART. 15 – (Risorse economiche)

  • Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: – quote associative;

    – contributi di privati;
    – eredità, donazioni e legati;
    altre entrate compatibili con la normativa in materia.

  • L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  • L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

    ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)

  • Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  • Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  • Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

    ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  • L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  • L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge.

    ART. 18 – (Disposizioni finali)

  • Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.